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Reclami e suggerimenti

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Ogni cliente può inviare ad STP comunicazioni, segnalazioni, istanze, e suggerimenti indirizzandoli all’Ufficio Funzione Qualità, precisando oltre alle proprie generalità ed indirizzo, ogni altro particolare utile per identificare con precisione i termini e le circostanze dell’evento accaduto.

L’azienda si impegna a fornire una risposta tempestiva, comunque entro un periodo di tempo non superiore a trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera o dalla presentazione verbale o telefonica del suggerimento o del reclamo.

Per inviare un suggerimento o un reclamo sulla nostra attività o per qualsiasi altra informazione, attraverso questo sito è possibile Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. oppure compilare il form cliccando qui.

Regolamento accessi

regolamento accessi

Di seguito il Regolamento per accedere ai documenti amministrativi della STP Brindisi

Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione           
1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti della STP Brindisi spa secondo le modalità previste dai seguenti articoli e limitatamente all’attività di pubblico interesse dalla stessa esercitata.
2. Il regolamento disciplina le modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti contenute nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’articolo 8 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e nel d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, nella legge n. 196/2003, e in relazione all’attività contrattuale dell’impresa nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2- Definizioni  
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “Impresa” si intende la STP Brindisi spa;
b) per "diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e/o di estrarre copia di documenti amministrativi;
c) per “procedimento di accesso” il procedimento che si apre con l’istanza di accesso e si conclude con un provvedimento di accoglimento espresso o tacito di diniego;
d) per “interessati”, tutti i soggetti legittimati così come individuati dal successivo articolo 3;
e) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
f) per “documento accessibile”, ogni atto individuato dall’articolo 4;
g) per "attività di pubblico interesse”, ogni attività di rilievo pubblicistico inerente all'erogazione del servizio pubblico, alla sua organizzazione e gestione;
h) per “accesso formale” l’accesso così come disciplinato dall’articolo 8 del presente regolamento;
i) per “accesso informale” l’accesso così come disciplinato dall’articolo 7 del presente regolamento.
j) per “responsabile del procedimento” il dirigente o il funzionario preposto così come individuato dall’articolo 9.

Articolo 3- Soggetti legittimati        
1. Sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.

Articolo 4- Atti accessibili
1. È accessibile ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Articolo 5- Esclusioni del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui all’articolo 24, comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) nei confronti dell'attività dell’impresa diretta all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Il diritto di accesso è, inoltre, escluso nel caso di istanze preodinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’impresa.   
3. Il diritto di accesso è altresì escluso per:
• documenti attinenti la security aziendale;
• documenti attinenti i piani di investimento aziendali;
• documenti la cui conoscibilità può risultare pregiudizievole ai fini della tutela di interessi industriali e concorrenziali dell’impresa;
• documenti attinenti lo stato del personale, gli aspetti disciplinari e retributivi;
• pareri legali;
• documenti ed atti per i quali l’articolo 13 del decreto legislativo n. 163/2006 ne preveda la sottrazione all’accesso;
• relazione riservata del direttore dei lavori;
• atti che possano pregiudicare la riservatezza dei terzi;
• ogni altro atto o documento per cui la legge preveda espressamente la sottrazione all’esercizio del diritto di accesso.

Articolo 6- Modalità di esercizio del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal presente regolamento. L'esame dei documenti ed il rilascio di copia è soggetto al pagamento di un rimborso spese come determinato dal successivo articolo 14 (salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, ove applicabili).
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’ufficio Segreteria Affari Generali dell’impresa utilizzando preferibilmente il fac-simile predisposto dalla stessa e disponibile presso il medesimo Ufficio e sul sito internet (www.stpbrindisi.it)
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall’articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal presente regolamento e debbono essere motivati.

Articolo 7- Accesso informale
1. Nell’ipotesi in cui, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta motivata, anche verbale, da rivolgersi all’ufficio Segreteria Affari Generali, così come previsto dal precedente articolo 6.
2. L’accoglimento immediato della richiesta in via informale è subordinato, in primo luogo, all’effettiva disponibilità materiale dell’atto e, in secondo luogo, deve intendersi recepibile qualora il richiedente abbia indicato gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione. Non devono sussistere dubbi sulla natura giuridica del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse sulla base delle informazioni e documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento. I documenti richiesti non devono coinvolgere posizioni soggettive di terzi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.
4. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso informale si concretizza nella messa a disposizione del documento al richiedente ovvero nella mera indicazione delle modalità per ottenerlo.
5. Dell’attività espletata il responsabile del procedimento redige verbale ai sensi dell’articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 8- Accesso formale
1. L’accesso formale si esercita su istanza scritta dell’interessato, qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati.
2. La richiesta formale deve essere redatta per iscritto utilizzando preferibilmente i moduli all’uopo predisposti, allegati al presente regolamento e disponibili presso la Segreteria Affari Generali sul sito internet (www.stpbrindisi.it ). Dalla richiesta deve emergere con completezza:
a) gli estremi del documento oggetto della richiesta per consentirne l’individuazione laddove conosciuti o, in mancanza, riferimenti certi che ne consentano l’individuazione;
b) la motivazione, ossia l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
c) la propria identità ovvero i poteri rappresentativi.
3. Nel procedimento di accesso formale la richiesta –previa decretazione della Direzione- è tempestivamente inoltrata dall’ufficio ricevente al Responsabile del procedimento. Della richiesta di accesso, debitamente protocollata (secondo le modalità ordinariamente in uso nella STP Brindisi spa), l’ufficio competente è tenuto a rilasciare ricevuta al richiedente.
4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l’ufficio competente, entro 10 giorni, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente, con ogni mezzo idoneo ad accertarne la ricezione; un nuovo termine del procedimento inizierà a decorrere dalla registrazione della richiesta perfezionata. Di tale differimento è data comunicazione all’interessato.
5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla ricezione della richiesta dall’impresa, con l’adozione di un provvedimento espresso di accoglimento, parziale o totale, di rigetto o di differimento. Decorso tale termine senza che vi sia stata formale risposta, l’accesso deve intendersi tacitamente negato.
6. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso formale contiene l’indicazione dell’ufficio e della sede presso cui rivolgersi, nonché del giorno e dell’orario per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. Nello stesso atto saranno altresì indicate le modalità di esame dei documenti da effettuarsi comunque nelle ore d’ufficio alla presenza di personale aziendale. Nel rispetto del disposto dell’articolo 7, comma 1,d.P.R, n. 184/2006 per l’accesso agli atti sarà assegnato un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni.
7. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.
8. Dell’attività espletata il responsabile del procedimento redige verbale ai sensi dell’articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 9- Responsabile del procedimento
1. All’esecuzione del presente Regolamento è preposto, in qualità di Responsabile del procedimento, il Responsabile Segreteria Affari Generali  della STP Brindisi, che curerà  in ogni fase il rispetto delle norme di legge e regolamentari. Al medesimo è attribuita la competenza di adottare e sottoscrivere gli atti relativi al procedimento di accesso.
2. Il responsabile, o persona da lui delegata, redige idoneo e motivato verbale dell’avvenuto accesso, sia formale che informale, ovvero del diniego. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto richiedente o da persona dallo stesso incaricata e dal responsabile del procedimento.

Articolo 10- Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
1. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente presso l’ufficio indicato, ovvero da persona dallo stesso incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona, di cui vanno registrate le generalità nel verbale di accesso. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
2. Fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle norme penali, è fatto assoluto divieto di riprodurre con qualsiasi mezzo i documenti, di asportarli dal luogo presso cui sono dati in visione, di tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
3. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento di un importo come stabilito nell’art. 14 del presente regolamento.

Articolo 11- Accesso per via telematica
1. L’impresa assicura, ove possibile, che il diritto di accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli art. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

Articolo 12- Tempi e differibilità
1. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario per assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’impresa, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il diritto di accesso è, inoltre, differito nelle ipotesi previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Articolo 13- Notifica ai controinteressati  
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184, l’ufficio competente, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del presente regolamento, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia dell’istanza di accesso con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, qualora abbia consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche del contenuto degli atti connessi.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la STP Brindisi spa provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Articolo 14- Misure organizzative
1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento sono adottate le seguenti misure organizzative in conformità all’art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) presso l’ufficio Segretria Affari Generali e sul sito internet www.stpbrindisi.it sono disponibili i moduli prestampati per l’esercizio del diritto di accesso;
b) la tariffa unitaria da corrispondere per il rilascio di copia di ogni foglio dei documenti richiesti nell’ambito del procedimento di accesso è stabilita in € 1,00. Per la riproduzione di documenti amministrativi, per le planimetrie o altri documenti le cui dimensioni esulino dai consueti formati, il costo di riproduzione è maggiorato dei maggiori costi sostenuti dall’impresa.
c) Saranno a carico del richiedente anche i costi di ricerca e di visura e le eventuali spese sostenute per la notifica ai controinteressati.

Articolo 15- Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di approvazione, risultante dalla delibera del CdA/organo competente e si intende automaticamente modificato dagli interventi legislativi successivi alla data di approvazione.

Bilancio sociale

STP Brindisi Spa, attraverso la pubblicazione dei Bilanci Sociali, ha sempre inteso rendicontare ai propri stakeholder le informazioni non finanziarie escluse dai bilanci di esercizio e concernenti le informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’Azienda, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività.

Il Bilancio Sociale di STP Brindisi SpA è un documento volontario che “racconta” la dimensione sociale dell’Organizzazione rivolgendosi sia al suo interno che verso l’esterno. Si ritiene così necessario a partire dal 2016, l’inserimento del bilancio sociale in allegato alla relazione sulla gestione, come documento integrativo esterno al bilancio d’esercizio e consolidato.

Tale previsione è stata dettata anche dalla necessità di adeguarsi a quanto previsto nell’art. 6 del D.Lgs n°175/2016 “Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico” nella parte in cui prevede che le società a controllo pubblico devono adottare programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

Carta dei Servizi

carta servizi

La Carta della Mobilità è la carta dei servizi predisposta dalla Società Trasporti Pubblici di Brindisi ed è un documento destinato a modificare il rapporto tra l’Azienda quale esercente il servizio di Trasporto Pubblico Locale ed i cittadini, clienti del servizio medesimo. Essa, infatti, rafforza la garanzia della libertà di mobilità dei cittadini prevista dall’art.16 della Costituzione italiana secondo cui “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”.
Con la Carta della Mobilità vengono individuati specifici fattori della qualità del servizio e per ognuno di essi lo standard di riferimento nel periodo di validità della carta.
Il Cliente potrà raffrontare la propria esperienza di utente-cliente con gli impegni assunti dalla S.T.P. e, qualora ritenga che questi siano stati disattesi, potrà presentare reclami, osservazioni e suggerimenti ai quali l’azienda fornirà specifiche risposte.
Per il cliente, che viene posto al centro delle attenzioni aziendali, si tratta quindi, di uno strumento per conoscere gli obiettivi dell’Azienda e per verificarne la effettiva attuazione. In ogni caso, con la adozione della Carta della Mobilità, la S.T.P. di Brindisi si prefigge il raggiungimento dell’obiettivo del sostanziale miglioramento della qualità dei servizi forniti e del rapporto con i cittadini-clienti.

carta dei servizi 2020
Edizione 2022 (2,0 MB)

 

carta dei servizi 2006 carta dei servizi 2007 carta dei servizi 2008 carta dei servizi 2009 carta dei servizi 2010
Ed. 2006 Ed. 2007 (1,5 MB) Ed. 2008 (1,1 MB) Ed. 2009 (1,0 MB) Ed. 2010 (0,5 MB)
         
carta dei servizi 2011 carta dei servizi 2012 carta dei servizi 2013 carta dei servizi 2014 carta dei servizi 2015
Ed. 2011 (1,2 MB) Ed. 2012 (1,8 MB) Ed. 2013 (1,5 MB) Ed. 2014 (3,4 MB) Ed. 2015 (1,3 MB)
         
carta dei servizi 2016 carta dei servizi 2017 carta dei servizi 2018 carta dei servizi 2019  carta dei servizi 2020
Ed. 2016 (1,7 MB) Ed. 2017 (1,7 MB)  Ed. 2018 (1,3 MB)  Ed. 2019 (3,5 MB) Ed. 2020 (2,0 MB) 
         
cds 2021        
Ed. 2021 (3,3 MB)        

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Il nostro Ufficio per le Relazioni con il Pubblico provvederà nel più breve tempo possibile a rispondere alle vostre richieste.

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